Con una recentissima sentenza la Corte Costituzionale ha sancito che l’indennità di frequenza non può essere negata ai bambini, di età inferiore ai tre anni, che frequentino l’asilo nido e sono pertanto costituzionalmente illegittime le norme che prevedono tale esclusione.
Si tratta di una sentenza importante, non solo perché consente ad un numero maggiore di persone di godere di quella provvidenza economica, ma anche perché entra nel merito dell’integrazione sociale delle persone disabili con riflessioni e motivazioni di indubbio spessore ed autorevolezza.
Nella sezione Gazzetta News, del sito HandyLex, è disponibile il testo della Sentenza segnalata.
Leggi & Sentenze …sulla Sindrome di Down
- Indennità di frequenza e asili nido.
- Pensioni, assegni, indennità: importi per il 2003.
L’INPS, l’istituto che eroga anche le provvidenze economiche assistenziali, ha fissato in questi giorni i nuovi importi di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché i limiti di reddito per poter ottenere queste prestazioni.
Gli aumenti per il 2003 sono calcolati sulla base dell’inflazione e delle indicazioni del Ministero del Tesoro. Gli aumenti previsti sono piuttosto contenuti: circa il 2,5 % in più rispetto al 2002.
Va tuttavia segnalata un’eccezione: oltre all’adeguamento all’inflazione, l’INPS prevede un ulteriore aumento di 41 euro per l’indennità di comunicazione spettante ai sordomuti. è stata così recepita, in anticipo sulla sua approvazione, una disposizione contenuta nella manovra finanziaria per il 2003 che appunto prevede tale aumento a partire dal primo gennaio prossimo.
Per completezza va segnalato che nella manovra finanziaria, oramai in dirittura di approvazione, è previsto un analogo aumento (41 €.) anche per l’indennità spettante ai ciechi civili parziali (cosiddetti “ventesimisti”). Tale aumento è però contemplato a partire dal primo gennaio 2004.
Nessun aumento aggiuntivo è stato ipotizzato, per ora, a favore degli invalidi civili.
Nella sezione Gazzetta News, del sito HandyLex, è disponibile l’elenco dei nuovi importi e limiti di reddito.
- Finanziaria 2003: novità per le persone disabili
Il 24 dicembre 2002, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge Finanziaria per il 2003.
Anche quest’anno le novità per le persone con disabilità, e più in generale per il settore sociale, sono di modesta entità.
Commento e Finanziaria sono segnalati nel settore Gazzetta News del sito HandyLex.
- Persone con sindrome di Down e accertamento dell’handicap
Riteniamo sia ormai noto che l’ultima Legge Finanziaria (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 94) ha introdotto una nuova opportunità per le persone con sindrome di Down: ottenere la dichiarazione dell’handicap grave (L.104/1992, art. 3 co. 3) sulla base della presentazione del cariotipo.
Giungono in questi giorni numerose richieste di chiarimento da parte delle famiglie e da parte dei medici di famiglia, coinvolti, questi ultimi, nella nuova modalità di accertamento.
Va detto che il Legislatore non ha condizionato l’entrata in vigore ad alcuna ulteriore disposizione. Pertanto la norma è già effettiva.
Su questo aspetto abbiamo ritenuto utile fornire, con una semplice scheda, alcuni consigli operativi alle famiglie e ai medici di famiglia ai quali suggeriamo anche un facsimile di dichiarazione.
La scheda della Finanziaria, è disponibile nel sito HandyLex.
- L’insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito.
Il Consiglio di Stato con un’importante Sentenza ha stabilito dei principi sulla qualità dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve rispettare.
Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell’apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda l’ordine di graduatoria.
La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l’annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l’ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l’attività di sostegno didattico.
Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione “particolari forme di sostegno” contenuta nell’art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull’art. 13 della L. n. 104/92 che impongono all’amministrazione l’obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno in situazione di handicap:
“Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell’alunno da assistere”;
“Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria”;
“Né l’Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell’alunno da assistere”;
“…il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa”;
La Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della successiva normativa sull’autonomia scolastica e sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un “servizio scolastico di qualità” contenute nell’art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99.
I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1º settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni. L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa.
Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all’integrazione dei loro figlioli.
(parere Avv. Salvatore Nocera) da: www.aipd.it